Perfezionamento passivo

Il regime di uso finale permette l’importazione di merci in esenzione dal dazio o a dazio ridotto se destinate ad un determinato utilizzo. L’esenzione o la riduzione del dazio in connessione con una determinata trasformazione della merce deve essere prevista nella Tariffa doganale.

Scopo del regime di uso finale è l’incremento dell’attività di trasformazione all’interno dell’Unione soprattutto per alcuni tipi di lavorazioni.

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il controllo che le merci vincolate al regime di uso finale siano state effettivamente destinate all’utilizzo  previsto viene effettuato dall’Ufficio doganale attraverso l’esame delle scritture contabili e del conto di appuramento.

Nel caso in cui le merci vincolate all’uso finale non ottengono la destinazione prevista deve essere pagato il dazio normalmente indicato dalla tariffa doganale per quel tipo di merce.

L’istanza per un’autorizzazione di uso finale deve essere presentata utilizzando il sistema CDS (Customs Decision System). Tale sistema unionale permette la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni da parte degli uffici doganali in maniera informatizzata.

Per utilizzare il regime di uso finale è necessario richiedere un’autorizzazione all’ufficio doganale competente sul luogo ove è tenuta la contabilità ai fini doganali del richiedente e dove viene svolta almeno una parte delle attività relative al regime (lavorazioni, vincolo) in applicazione dell’art.22 Reg.to UE n.952/2013.

Nell’uso finale è possibile utilizzare merci equivalenti, cioè merci unionali in sostituzione delle merci terze vincolate al regime destinate ad ottenere il prodotto previsto. Le merci unionali devono avere lo stesso codice NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci terze che sostituiscono.

Le merci vincolate al regime di uso finale possono essere trasferite dal soggetto titolare dell’autorizzazione e che ha effettuato l’importazione ad un altro soggetto che effettuerà la trasformazione prevista.

Il trasferimento della merce importata con uso finale ad altro soggetto trasformatore può essere previsto già nell’autorizzazione o autorizzato in un momento successivo con un provvedimento apposito.

Normativa di riferimento: 

art. 211-225 e artt. 254 Reg.to UE 952/2013

artt. 239 Reg.to UE 2446/2015

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016

Circolare n. 1/D del 30 gennaio 2018