Provviste e dotazioni di bordo sono, limitando l’analisi all’ambito navale, merci a bordo di navi, fornite per essere incorporate come parti o accessori, destinate al funzionamento di motori, macchine o attrezzature, alimenti ed altri generi da consumare o vendere a bordo, come descritto dall’articolo 104 punto l) Reg. UE 2446/2015, senza operare alcuna distinzione tra provviste e dotazioni. Distinzione che, invece, è presente nella normativa italiana, in particolare agli articoli 252 e 267 delDPR 43/1973 (TULD).
Quest’ultimo, infatti, descrive le provviste di bordo come “generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:
a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l’equipaggio e dei passeggeri;
b) l’alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell’aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo;
c) la manutenzione e la riparazione della nave o dell’aeromobile nonché delle relative dotazioni di bordo;
d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate”, differenziandole dalle dotazioni, concepite come beni durevoli il cui impiego può essere protratto nel tempo. Ne sono un esempio “i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti, i mezzi di salvataggio, le parti di ricambio, gli arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio odornamento del mezzo di trasporto”.
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