Provviste e dotazioni di bordo sono, limitando l’analisi all’ambito navale, merci a bordo di navi, fornite per essere incorporate come parti o accessori, destinate al funzionamento di motori, macchine o attrezzature, alimenti ed altri generi da consumare o vendere a bordo, come descritto dall’articolo 104 punto l) Reg. UE 2446/2015, senza operare alcuna distinzione tra provviste e dotazioni. Distinzione che, invece, è presente nella normativa italiana, in particolare agli articoli 252 e 267 delDPR 43/1973 (TULD).

Quest’ultimo, infatti, descrive le provviste di bordo come “generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:

a)  il  soddisfacimento  delle  normali  esigenze  di  consumo  delle  persone componenti l’equipaggio e dei passeggeri;

b)  l’alimentazione degli  organi di  propulsione della nave o dell’aeromobile ed   il  funzionamento   degli  altri   macchinari  ed   apparati  di   bordo;

c)  la  manutenzione  e la  riparazione della  nave o  dell’aeromobile nonché delle relative dotazioni di bordo;

d)  la  conservazione, la lavorazione e la  confezione a bordo delle merci trasportate”, differenziandole dalle dotazioni, concepite come beni durevoli il cui impiego può essere protratto nel tempo. Ne sono un esempio “i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti, i mezzi di salvataggio, le parti di ricambio, gli arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio odornamento del mezzo di trasporto”.