Con il termine Transito si fa riferimento al Transito Unionale/Comune, che costituisce un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale della Unione Europea (nel caso del Transito Unionale) ovvero tra la UE, la Turchia, l’ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Serbia e i Paesi EFTA, nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune).
Sono Paesi EFTA la Svizzera — che comprende, ai soli fini doganali, il Principato del Liechtenstein — la Norvegia e l’Islanda.
Il vantaggio per gli operatori derivante dall’utilizzo del regime del Transito Unionale/Comune è rappresentato dalla possibilità di far circolare, con un sistema di facile ed economico utilizzo, merci non unionali ovvero unionali, nei casi espressamente previsti dalla normativa dell’Unione Europea, che diversamente avrebbero dovuto assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all’altro della Comunità (dazi doganali, iva, accise ed altri oneri).
Caratteristiche e modalità di utilizzo
Con l’introduzione del mercato unico e la generalizzazione del principio della libera circolazione delle merci unionali, il campo di applicazione del regime di transito unionale si limita prevalentemente alle merci terze (transito unionale esterno T1) ovvero, in taluni specifici casi, alle merci unionali (transito unionale interno T2), purché vi siano espresse previsioni in tal senso.
Tali previsioni riguardano:
- le merci unionali in attraversamento/dirette/provenienti da Paesi di transito comune;
- le merci unionali dirette verso la Repubblica di San Marino (con esclusione di quelle italiane, assoggettate ad un regime fiscale di scambio) ed il Principato di Andorra;
- le merci unionali dirette/provenienti/scambiate tra le parti dell’Unione non rientranti nel territorio fiscale di quest’ultima (trattasi delle Isole Åland, Isole Canarie, Isole Normanne, Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Monte Athos e Riunione).
Le merci unionali in questione circolano in regime di Transito unionale interno con le sigle di T2 e T2F; tale ultima sigla viene utilizzata nel caso di scambi che interessano le parti non rientranti nel territorio fiscale dell’Unione come sopra indicate.
Il funzionamento in via ordinaria del regime in questione viene effettuato ed ha luogo mediante l’invio, tra gli uffici doganali competenti per l’operazione (ufficio doganale di partenza/garanzia/passaggio/destino), delle merci in transito, scortate dal DAT e accompagnate da una serie di messaggi informatici che hanno la funzione di documenti di transito.
Si ritiene utile precisare che, essendo l’Unione Europea un unico territorio doganale, gli uffici di passaggio esistono solo all’attraversamento dei confini dei Paesi di transito comune.
Per tutelare la fiscalità è necessario che l’operatore presenti una garanzia che può essere prestata per una singola operazione doganale (isolata) o per un numero di operazioni indefinito (globale), previa autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità doganale competente e calcolata sulla base del valore del giro d’affari dell’operatore interessato in un determinato arco temporale.
Può, altresì, essere autorizzato l’esonero dalla garanzia, con le medesime modalità autorizzatorie e di calcolo della garanzia globale.
Esclusivamente in caso di problemi tecnici, la suddetta procedura informatica viene sostituita da una procedura di riserva basata sull’utilizzo di documenti cartacei.
Procedure semplificate
Parallelamente alle procedure ordinarie sopra descritte, il Transito Unionale/Comune può essere effettuato mediante l’utilizzo di procedure semplificate.
Esse possono dipendere:
- dalla natura e dall’affidabilità dell’operatore (speditore/destinatario autorizzato, che consentono la non presentazione della merce presso l’ufficio di partenza/destino, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione doganale);
- dalle modalità di trasporto (a mezzo ferrovia, via aerea, via marittima e a mezzo condutture); in tutti questi casi vengono sostanzialmente utilizzati i documenti di trasporto tipici del settore che sostituiscono i documenti doganali assumendone però lo stesso valore.
Normativa di riferimento
- Transito Unionale
Artt. 226-236 del Reg.to (UE) N. 952/2013 “Codice doganale dell’Unione”
Artt. 272-321 del Reg,to (EU) N. 2447/2015 “Regolamento di esecuzione”
Artt. 184-200 del Reg,to (EU) N. 2446/2015 “Regolamento delegato”
Artt. 24-53 del Reg,to (EU) N. 341/2016 “Regolamento delegato transitorio”
- Transito Comune
Nuova Convenzione Transito comune (Decisione n. 1/2016 del Comitato congiunto UE/EFTA sul transito comune del 28/4/2016).
Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:
Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 — Codice doganale dell’Unione. Disposizioni e istruzioni procedurali — pdf (1,16 MB) — pubblicata il 20/04/2016
In materia di Transito, sia Unionale che Comune, la Commissione Europea e le Amministrazioni Doganali Europee hanno predisposto uno specifico “Manuale”.
Il manuale in questione è reperibile al seguente link:
Esso non ha valore giuridico ma raccoglie le disposizioni in materia con lo scopo di agevolare l’attività delle Autorità doganali e degli operatori.
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