Gli Stati membri possono destinare alcune parti del territorio dell’Unione a zona franca. Il regime di zona franca permette di introdurre e detenere in tali aree intercluse le merci non unionali in sospensione dal pagamento dei diritti doganali.
Caratteristiche e modalità di utilizzo:
La zona franca doganale è un’area recintata con punti di ingresso e di uscita sottoposti a vigilanza doganale. Essa è istituita con una disposizione di legge, mentre l’approvazione della sua perimetrazione e l’attivazione della zona stessa sono di competenza dell’Autorità doganale.
Le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate a tale regime senza svolgere formalità doganali ma con la sola iscrizione nei registri contabili. In alcuni casi l’introduzione di una merce in una zona franca appura il precedente regime (ad esempio nel caso di merce non unionale in precedenza vincolata al regime del transito).
Nelle zone franche è possibile svolgere sulle merci senza specifica autorizzazione le manipolazioni usuali oppure, sulla base di apposite autorizzazioni, utilizzare i regimi di perfezionamento attivo, uso finale e di ammissione temporanea.
La merce vincolata al regime di zona franca può essere successivamente importata nel territorio dell’Unione con pagamento dei relativi diritti doganali oppure riesportata o vincolata ad un altro regime.
All’interno della zona franca possono essere stoccate anche le merci unionali purché adeguatamente iscritte nei registri contabili.
Normativa di riferimento:
artt. 214-225 e 243-249 Reg.to UE 952/2013
artt. 178 Reg.to UE 2446/2015
Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:
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